F.A.Q. | Risposte sull'argomento:

Prestazioni

Al momento del pensionamento sono previste due tipi di prestazione:

  • la rendita pensionistica
  • la prestazione in capitale

Attenzione: la prestazione pensionistica complementare può essere liquidata in forma di capitale:

  • sempre, fino al 50% del montante accumulato
  • eccezionalmente, per l'intero importo, se:
    • l'importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia annua il 70% di quanto maturato sulla posizione individuale risulti inferiore al 50% dell’assegno sociale ( per il 2009 l’importo annuale è pari a € 5.317,65);
    • il lavoratore è un vecchio iscritto, riconosciuto tale dall’art.18, comma 7 del D.Lgs.124/93, ovvero risulta iscritto ad una forma di previdenza complementare prima del 28/4/1993 ad un fondo pensione istituito prima del 15/11/1992;
    • l’aderente non ha maturato i requisiti minimi di accesso alla pensione complementare.il 70% dell’importo annuo della prestazione pensionistica in forma di rendita risulti di ammontare inferiore al 50% dell’assegno sociale

l diritto si matura se si è in possesso dei requisiti per accedere al pensionamento obbligatorio e si è iscritti da almeno 5 anni al Fondo.

Sì, e possibile ottenere fino al 75% della posizione maturata

  • in qualsiasi momento per spese sanitarie,
  • dopo almeno 8 anni per acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli e interventi di ristrutturazione della prima casa di abitazione.
  • Si aggiunge poi la possibilità di ottenere una anticipazione fino al 30% e dopo 8 anni di partecipazione per altre esigenze.

Se l’aderente ha designato un beneficiario, le somme sono riscattate esclusivamente dallo stesso. In caso di presenza di più beneficiari designati, le somme sono ripartite in parti uguali a meno che l’aderente non abbia stabilito diversamente. Se l’aderente non ha designato un beneficiario il montante viene riscattato dagli eredi. Quando sono presenti più eredi, le somme sono ripartite in parti uguali a meno che l’aderente non abbia stabilito diversamente.
In mancanza di beneficiari e di eredi la posizione e in caso di iscrizione ad un fondo pensione collettivo la posizione viene acquisita dal fondo pensione. Per le forme pensionistiche individuali, la posizione viene destinata a finalità sociali.

Dipende dal tipo di rendita:

  • La rendita vitalizia viene erogata fino al decesso del beneficiario della rendita medesima;
  • La rendita reversibile viene erogata al beneficiario finché questi è in vita. Alla sua morte, la rendita viene erogata al beneficiario superstite (reversionario);
  • La rendita “certa per k anni”, poi vitalizia, viene erogata per un numero di anni prestabilito decorso il quale la rendita diventa vitalizia.

Sì. Ovviamente l'entità della rendita si ridurrà in proporzione al numero e soprattutto all'età dei beneficiari che verranno effettivamente designati.

Sì. Essa verrà rivalutata di anno in anno sulla base del rendimento ottenuto dalla gestione speciale curata dalla/e compagnia/e a cui sarà affidata l’erogazione delle rendite.

La perdita dei requisiti di partecipazione può originare da diverse situazioni (perdita del lavoro,modificazioni del rapporto di lavoro,cambiamento di attività, licenziamento, mobilità “involontaria”…).L’iscritto al Fondo pensione può:

  • trasferire la propria posizione individuale ad altro fondo pensione contrattuale (ove esistesse)
  • trasferire la propria posizione individuale ad un fondo aperto o a una delle forme pensionistiche individuali
  • riscattare la posizione individuale

La facoltà di trasferimento della posizione individuale dell’iscritto stesso presso un altro strumento previdenziale può avvenire non prima di due anni di permanenza nel fondo.

L'assegno sociale è una prestazione economica, erogata a domanda, dedicata ai cittadini italiani e stranieri in condizioni economiche disagiate e con redditi inferiori alle soglie previste annualmente dalla legge. Dal 1° gennaio 1996, l'assegno sociale ha sostituito la pensione sociale.

La parte di Tfr in questione resta in azienda e viene rivalutato annualmente dell’1,5% e del 75% dell’indice di inflazione dell'anno precedente (Legge 297 del 1982).