F.A.Q. | Risposte sull'argomento:

Fisco

I rendimenti maturati sono tassati con un'aliquota agevolata del 20%, ma per i rendimenti derivanti da titoli pubblici italiani o da quelli ad essi equiparati, è prevista un’aliquota pari  al 12,50%. Pertanto la tassazione complessiva dipenderà dall’incidenza delle fonti di rendimento. Ad esempio, ipotizzando un rendimento del 5%, di cui il 40% derivante da investimenti in titoli di stato ed il restante 60% da altri titoli, il prelievo fiscale complessivo sarebbe del 17% (12,50%x40% + 20%x60%).

Sì, per i contratti stipulati fino al 31/12/2000 . La detrazione al 19% fino ad un premio massimo di euro 1.291,14 è indipendente dalla deducibilità delle somme versate al Fondo. Per i contratti di assicurazione sulla vita stipulati dopo il 31/12/2000 non verrà più riconosciuta la detrazione, che sarà invece conservata per i contratti di assicurazione contro i rischi di non autosufficienza, di invalidità permanente non inferiore al 5 per cento e premorienza.

I contributi sono deducibili annualmente fino a 5.164,57€.

Attenzione: se sei un lavoratore di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007 che, limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione ad una forma pensionistica complementare, hai versato contributi di importo inferiore a quello massimo deducibile nel quinquennio (25.822,85€), ti è consentito, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione al Fondo, dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti l’importo di 5.164,57€, nella misura pari alla differenza positiva tra 25.822,85€ e l’importo dei contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione e, comunque, non superiore ad 2.582,29€ annui.

Dal primo gennaio 2007 la rendita (per la parte che non ha subito ancora tassazione) è tassata al massimo al 15%; dopo una permanenza nella previdenza complementare di almeno quindici anni, tale aliquota inizierà a ridursi anno dopo anno di 0,3% fino a un minimo del 9%.

Dal primo gennaio 2007 il  riscatto viene tassato (sempre sulla parte che non ha subito ancora tassazione - ovvero contributi dedotti e il Tfr) al 15% (che scende dello 0,30% a partire dal quindicesimo anno di permanenza in una forma di previdenza complementare fino a un minimo del 9%) per i riscatti richiesti a seguito di:
•    morte dell’aderente,
•    stato di invalidità permanente che comporti l’inidoneità a meno di un terzo dell'attività lavorativa
•    cessazione dell’attività lavorativa con conseguente inoccupazione superiore a 12 mesi
•    procedure di mobilità,
•    cassa integrazione guadagni,
In caso di riscatto per perdita dei requisiti di partecipazione (o di altre cause non rientranti nelle casistiche sopra elencate) la tassazione è del 23%.

Dal primo gennaio 2007 la prestazione sotto forma di capitale è tassata al massimo al 15%; dopo una permanenza nella previdenza complementare di almeno quindici anni, tale aliquota inizierà a ridursi anno dopo anno fino a un minimo del 9%.

Dal primo gennaio 2007 l’anticipazione è tassata (per la parte che non ha subito ancora tassazione) al 15% (che scende dello 0,30% a partire dal quindicesimo anno di permanenza in una forma di previdenza complementare fino a un minimo del 9%) in caso la richiesta sia giustificata da spese mediche, altrimenti al 23%.

 

 

Sì, in caso di rendita rivalutabile il rendimento finanziario verrà tassato con una aliquota del 26%

L’operazione di trasferimento non è soggetta ad imposta.

Il vantaggio fiscale viene percepito dal lavoratore in busta paga, in quanto è il sostituto d’imposta che, direttamente, riconosce i vantaggi fiscali.

I versamenti volontari aggiuntivi, effettuati mediante bonifico a carico dell'aderente direttamente sul conto amministrativo del Fondo, devono essere invece dichiarati al momento della dichiarazione dei redditi al fine di godere dei vantaggi fiscali.