F.A.Q. | Risposte sull'argomento:

Contribuzione

In termini generali, obbligato principale è l’aderente, destinatario dei futuri trattamenti pensionistici.

La disciplina della contribuzione alle forme di previdenza complementare prevede, per i lavoratori dipendenti, che la contribuzione al Fondo pensione si possa comporre  o del solo Tfr o di tre elementi: contributi del lavoratore, contributi del datore di lavoro e Tfr.

La contribuzione decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello della accettazione della domanda di Adesione da parte dell'Azienda.

Come regolato dall'art. 78 del CCNL per il personale non dirigente di Poste Italiane S.p.A. ai fini della determinazione del TFR sono utili le seguenti voci:
- minimo tabellare - indennità di contingenza in godimento - retribuzione individuale di anzianità - elemento distintivo della retribuzione - tredicesima e quattordicesima mensilità - ulteriori posizioni economiche, oltre i minimi tabellari di ciascuna area, conseguenti al mantenimento, ai sensi del CCNL 26/11/1994, del differente regime retributivo delle ex categorie contrattuali - posizioni economiche differenziate di cui all'art. 4 del CCNL 19/06/1997, integrativo per la parte economica del CCNL del 26/11/1994 - indennità di cassa - indennità di funzione Quadri - indennità per lavoro notturno e festivo, limitatamente ai casi in cui tali attività vengano effettuate perché previste nella programmazione dell'orario di lavoro su turni - indennità per servizi viaggianti - indennità centralinisti non vedenti.

No. L’obbligo contributivo delle somme stabilite per la previdenza complementare è assunto dalle imprese unicamente nei confronti dei lavoratori che si iscrivono al Fondo e versano assieme al Tfr anche un proprio contributo.
Nel caso in cui un aderente decida di cessare il versamento dei contributi, perderà il diritto alla contribuzione da parte del datore di lavoro.

La contribuzione iniziale a Fondoposte  è costituita da:

  • una quota del 2,3% a carico dell’Azienda;
  • una quota minima dell’1% a carico del socio lavoratore, trattenuta mensilmente in busta paga;
  • una quota del TFR pari al 2,50% della retribuzione annua utile (solo per gli iscritti con un rapporto di lavoro antecedente al 28 aprile 1993);
  • l'integrale destinazione della quota del TFR maturando (6,91% della retribuzione annua),  a decorrere dall'iscrizione al Fondo, per gli iscritti di prima occupazione successiva al 28/4/93.

Ferma restando la contribuzione minima dell'1% è data facoltà al singolo associato di modificare in aumento o in diminuzione la quota di contribuzione a suo carico mediante scaglioni dello 0,50%.

Ferma restando la contribuzione minima dell'1%, il singolo lavoratore iscritto può incrementare o diminuire la misura di contribuzione a suo carico mediante scaglioni dello 0,50%.

Tale facoltà può essere esercitata all'atto dell'adesione o in un momento successivo.  Per variare la percentuale contributiva occorre compilare il Modulo 7 "Variazione aliquota contribuzione" e consegnarlo all'Azienda di appartenenza o direttamente al Fondo, il quale provvederà  ad  inviarlo  al  competente Punto Amministrativo.

L’associato può inoltre effettuare versamenti volontari “una tantum” aggiuntivi (versamenti volontari) a proprio carico destinati a produrre effetti sulla posizione individuale.

Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28.04.93 si prevede l’integrale destinazione del Tfr al Fondo pensione. Negli altri casi, le quota minima di Tfr da destinare al Fondo è determinate dalle fonti istitutive ed è tuttavia possibile versare integralmente il proprio Tfr.

 

Gli importi contributivi da versare al Fondo sono determinati dalle fonti istitutive in percentuale sulla retribuzione annua assunta a base della determinazione del TFR.

L'aumento viene applicato automaticamente ai lavoratori già iscritti al Fondo senza che sia necessario prestare alcun consenso alla variazione intervenuta.

I contributi reintegratori sono quelli versati al Fondo pensione a copertura della posizione previdenziale incisa da una o più anticipazioni. Sono contributi a tutti gli effetti deducibili se non eccedenti il plafond di deducibilità.

Il lavoratore verifica mensilmente, attraverso la busta paga, l’entità delle trattenute operate dall’Azienda (contributo lavoratore, datoriale, Tfr , eventuale contributo volontario…). Inoltre, una volta l’anno, l’iscritto al Fondo è destinatario di una “Comunicazione periodica”, redatta secondo lo schema elaborato dalla Commissione di Vigilanza, attraverso la quale il Fondo informa gli iscritti sull’andamento della gestione complessiva dello stesso e sugli aspetti relativi alla propria posizione individuale. Dette informazioni forniscono tutti gli elementi utili per ricostruire l’evoluzione della posizione individuale nel periodo di riferimento, in termini di contributi versati, di quote assegnate e del relativo controvalore.

In continuità del rapporto di lavoro è possibile sospendere in qualsiasi momento i versamenti, perdendo però il diritto alla contribuzione del datore di lavoro.

In linea generale, il contributo al Fondo pensione segue la retribuzione: se questa non è dovuta non spetta neanche il primo.

Il lavoratore, in costanza di rapporto di lavoro, può sospendere l’obbligazione contributiva; detta rinuncia determina, altresì, la cessazione dell’obbligazione contributiva datoriale fermo restando il versamento del TFR maturando al Fondo.

Il lavoratore che voglia integrare i contributi versati per il tramite del Datore di Lavoro al Fondo pensione con una contribuzione volontaria aggiuntiva, deve compilare l'apposito Modulo 9 "Contribuzione volontaria" ed inviarlo al Fondo, unitamente alla copia della disposizione del bonifico.

La correttezza del versamento dei contributi viene rappresentata con evidenza nelle comunicazioni periodiche agli iscritti. L’aderente che dovesse rilevare anomalie nel versamento dei contributi da parte dell’azienda deve effettuare la verifica con l'ufficio del personale dell'azienda.

In fase di accumulo, la posizione individuale non è pignorabile, né sequestrabile, né cedibile.

In caso di fallimento dell'azienda che non ha versato la contribuzione al fondo, il lavoratore può iscriversi al passivo attraverso una domanda al curatore fallimentare.