Si! Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere restituite a Fondoposte al fine di reintegrare la posizione maturata dall’aderente. L’articolo 11, comma 8, del decreto 252/2005 prevede che l’iscritto a previdenza complementare che abbia usufruito di anticipazioni, per qualsiasi causale, possa reintegrare le somme percepite attraverso il versamento di contributi reintegratori. Tali contributi possono essere versati in qualsiasi momento anche mediante versamenti annuali eccedenti il limite di 5.164,57 euro. Inoltre nel caso di anticipazioni erogate sulla base di documenti provvisori (es. compromesso o preventivi) nel caso in cui l’effettivo pagamento risulti inferiore all’anticipazione erogata, l’aderente dovrà restituire la somma eccedente erogata.
Il reintegro dei contributi deve essere comunicato al Fondo mediante la compilazione e l'invio del Modulo 8E "Reintegro Anticipazione".