Dimissioni, licenziamento, cambio lavoro e pensione integrativa

Dimissioni, licenziamento, cambio lavoro e pensione integrativa
Dimissioni, licenziamento, cambio lavoro e pensione integrativa

Le dimissioni, il licenziamento e il cambio di lavoro rappresentano diverse modalità di cessazione di un rapporto lavorativo, ciascuna delle quali può incidere sulla continuità della partecipazione al fondo pensione.

In questo articolo analizzeremo cosa accade nel caso in cui l’aderente cambi lavoro, pur rimanendo nel medesimo CCNL, prestando particolare attenzione alle situazioni di prolungata inoccupazione prima di trovare un nuovo impiego.

Esamineremo poi le opzioni disponibili quando, a seguito di dimissioni, licenziamento o cambio di lavoro, l’aderente perde i requisiti di partecipazione al fondo.

Infine, esploreremo le ragioni per cui, anche in caso di interruzione del rapporto di lavoro, potrebbe essere conveniente rimanere in Fondoposte, anche in assenza di ulteriori contributi.

Dimissioni, licenziamento e cambio lavoro: cosa succede al fondo pensione?

Cosa succede al fondo pensione quando il rapporto di lavoro si interrompe per dimissioni, licenziamento o cambio di lavoro? E quali decisioni deve prendere il lavoratore?

In caso di dimissioni o licenziamento con successivo cambio di lavoro, il lavoratore deve innanzitutto verificare se rimane sotto lo stesso contratto collettivo, poiché le opzioni relative al fondo pensione possono variare.

Se il lavoratore continua a operare nello stesso CCNL e ha scelto di destinare il proprio TFR al fondo pensione, ha due possibilità:

  • restare nel fondo pensione a cui ha aderito, comunicando alla nuova azienda la destinazione del TFR;
  • trasferire il montante accumulato a un'altra forma di previdenza complementare, a condizione che siano stati maturati almeno due anni di permanenza nel fondo dal quale si intende trasferire.

Per approfondire, invitiamo a consultare anche il nostro articolo Trasferimento fondo pensione: come avviene in Fondoposte?.

Diversa è la situazione in caso di dimissioni o licenziamento che portano a un periodo di inoccupazione, senza un effettivo cambio di lavoro. In questa eventualità, il lavoratore ha la possibilità di richiedere al fondo il riscatto della posizione individuale. In particolare, è possibile ottenere:

  • il riscatto parziale del 50% del montante, se l'inoccupazione dura tra i 12 e i 48 mesi;
  • il riscatto totale della posizione individuale maturata se l'inoccupazione supera i 48 mesi.

Dimissioni, licenziamento e perdita dei requisiti di partecipazione

Vediamo, invece, cosa accade nel caso in cui, contestualmente alle dimissioni o al licenziamento, il lavoratore perde i requisiti di partecipazione al fondo pensione.

Nel caso dei fondi pensione negoziali, a cui - ricordiamo - possono aderire i lavoratori cui si applicano specifici CCNL, i requisiti di partecipazione si possono perdere per le seguenti ragioni:

  • dimissioni volontarie del lavoratore;
  • licenziamento;
  • cambio di lavoro con passaggio ad altro settore con un CCNL diverso da quello cui fa capo il fondo pensione a cui il lavoratore ha originariamente aderito;
  • eventuale fallimento dell’azienda.

In caso di perdita dei requisiti di partecipazione, il lavoratore può decidere di:

  • trasferire il montante accumulato ad altra forma di previdenza complementare;
  • riscattare la posizione individuale, sapendo che la richiesta del 100% del montante accumulato comporta l’applicazione di un’aliquota fiscale meno vantaggiosa rispetto a quella applicata alla pensione integrativa (23% contro un’aliquota sulla pensione che va dal 9 al 15%);
  • richiedere la Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA), in presenza dei requisiti necessari per ottenerla;
  • continuare a permanere nel fondo, anche in assenza di ulteriore contribuzione, aspetto di cui parleremo diffusamente nel prossimo paragrafo.

Per maggiori informazioni invitiamo a consultare la nostra guida Fondoposte e perdita dei requisiti di partecipazione prima del pensionamento: cosa fare.

Dimissioni, licenziamento e inoccupazione: si può restare in Fondoposte?

Infine, vediamo perché mantenere il montante accumulato in Fondoposte in caso di dimissioni, licenziamento, perdita dei requisiti e inoccupazione, può essere una scelta vantaggiosa, anche senza ulteriori contributi.

La permanenza in Fondoposte offre infatti diversi benefici, in particolare:

  • accumulazione e capitalizzazione: l’importo accumulato continua a crescere grazie agli interessi composti e alla capitalizzazione dei rendimenti;
  • ottimizzazione fiscale: il trattamento fiscale della prestazione finale è favorevole, con un’aliquota iniziale del 15%, che diminuisce dello 0,30% per ogni anno di permanenza oltre il quindicesimo, fino a un minimo del 9%.

Inoltre, se si sceglie di rimanere in Fondoposte, è sempre possibile effettuare contributi volontari per aumentare il valore del montante e, di conseguenza, incrementare l’importo della pensione integrativa futura.

Per scoprire come, consigliamo la lettura del nostro approfondimento Come effettuare contributi volontari a Fondoposte.

Conclusioni

In sintesi, quando si interrompe il rapporto di lavoro l’aderente deve valutare attentamente le opzioni disponibili, al fine di scegliere quella più vantaggiosa sia dal punto di vista fiscale che finanziario.

Ricordiamo, ancora una volta, che l'opzione di restare nel fondo è sempre disponibile e può risultare molto conveniente, anche senza nuovi versamenti, per continuare a beneficiare dei vantaggi fiscali e del meccanismo dell’interesse composto.

Messaggio promozionale riguardante forme pensionistiche complementari. Prima dell’adesione leggere la Parte I “Le informazioni chiave per l’aderente” e l’Appendice “Informativa sulla sostenibilità” della Nota informativa.

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