Cos'è la Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA)?

Cos'è la Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA)
Cos'è la Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA)

L’adesione a un fondo pensione riserva una serie di opportunità agli iscritti, oltre al progetto principale di dotarsi di una pensione integrativa; tra queste figura anche la Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA), uno strumento che consente di ottenere un anticipo pensionistico in caso di perdita del lavoro prima di aver maturato i requisiti necessari all’accesso al pensionamento vero e proprio.

In questo articolo vedremo nel dettaglio in cosa consiste la RITA, chi sono i soggetti che potrebbero beneficiare di questa possibilità e quali valutazioni è sempre opportuno fare prima di richiederla. Scopriremo, poi, quali sono i requisiti necessari per accedere a questa prestazione e qual è il trattamento fiscale che le viene riservato.

Infine, vedremo quali sono le modalità di richiesta della RITA a Fondoposte e se è possibile revocarla.

Cos’è la RITA?

La Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (o RITA) consiste nell’erogazione frazionata riconosciuta dal fondo pensione prima del raggiungimento dell’età pensionabile, in presenza di determinati requisiti.

Questa prestazione tutela l’aderente in caso di cessazione del rapporto di lavoro, per l’arco di tempo che intercorre tra il momento della richiesta e il compimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia.

Nello specifico, la RITA è uno strumento molto utile per quei lavoratori che:

  • perdono il lavoro a pochi anni dall'età pensionabile;
  • hanno bisogno di sostenere finanziariamente una fase della vita in cui si è difficilmente ricollocabili sul mercato del lavoro.

Si tratta di una risorsa molto importante per proteggere il proprio futuro.

L’aderente a un fondo pensione deve dunque sapere che la sua scelta di aderire a un fondo pensione non guarda al solo pensionamento, ma anche all’opportunità di far fronte:

  • alle possibili incertezze lavorative;
  • alle riforme sulle pensioni pubbliche che si sono susseguite, allontanando sempre di più l’età pensionabile.

Questa rendita può essere determinata sia in base all’intero capitale accumulato sia su parte di esso.

Nella pratica, la quota di capitale richiesta con la RITA viene separata dal montante maturato fino a quel momento e viene erogata a rate trimestrali. Ciò significa che chi accede a questa prestazione va a intaccare in tutto o in parte la pensione integrativa futura, riducendone l’importo finale. In poche parole, chi attiva la RITA deve sapere che poi la pensione integrativa sarà più bassa.

Ecco perché ogni volta che si decide di accedere a una delle prestazioni riconosciute prima del pensionamento, come la RITA, occorre farlo con la massima consapevolezza delle conseguenze sulla propria posizione individuale.

Quali sono i requisiti per accedere alla RITA?

L’aderente al fondo pensione può fare richiesta della RITA esclusivamente se in possesso di determinati requisiti, che indichiamo di seguito:

  • cessazione dell’attività lavorativa;
  • un’anzianità contributiva di almeno 20 anni, con riferimento ai contributi versati alla previdenza obbligatoria (INPS o casse professionali);
  • l'età per la pensione di vecchiaia deve essere raggiunta entro i 5 anni successivi la cessazione dell’attività lavorativa;
  • partecipazione a qualsiasi forma di previdenza complementare, dunque anche ad un fondo pensione, da almeno 5 anni.

La RITA riguarda, inoltre, i lavoratori disoccupati da più di 24 mesi, a cui manchino non più di 10 anni dalla pensione di vecchiaia, secondo quanto previsto dal regime pensionistico obbligatorio di appartenenza.

Come viene tassata la RITA?

La tassazione della RITA segue le medesime regole a cui è sottoposta la normale prestazione pensionistica integrativa.

Nel dettaglio, si applica l’imposizione fiscale prevista anche per la pensione integrativa, cioè:

  • imposta sostitutiva con aliquota agevolata massima pari 15% (ricordiamo che l’aliquota minima IRPEF è invece pari al 23%);
  • tale aliquota si riduce di 0,30 punti percentuali per ogni anno di partecipazione alle forme pensionistiche oltre il quindicesimo;
  • l’aliquota minima, per effetto della diminuzione annuale, sarà pari al 9%.

Come richiedere la RITA al Fondoposte

Gli aderenti a Fondoposte possono richiedere la RITA compilando l’apposito Modulo.

Nel documento, l’aderente deve indicare i propri dati anagrafici e dichiarare la presenza di tutti i requisiti utili a ottenere la prestazione. Inoltre, deve segnalare:

  • la percentuale di montante che intende trasformare in RITA;
  • in quale dei due comparti (Bilanciato o Garantito) desidera che venga gestita la parte di montante di cui si chiede il frazionamento;
  • gli estremi bancari, IBAN incluso, su cui deve essere accreditata la prestazione trimestrale.

Al Modulo occorre poi allegare:

  • copia di un documento di identità in corso di validità;
  • certificazione rilasciata dall’INPS comprovante il possesso del requisito contributivo di almeno 20 anni nei regimi obbligatori qualora si richieda la RITA nei 5 anni antecedenti la maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia;
  • attestazione del periodo di inoccupazione superiore a 24 mesi (ad esempio la certificazione centro per l’impiego), qualora si richieda la RITA nei 10 anni antecedenti la maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia.

Infine, ricordiamo che la prestazione prevede un costo una tantum a carico dell’associato pari a 10 euro, prelevati sulla prima rata.

La rendita sarà erogata dal momento dell’accettazione della richiesta da parte del fondo pensione e fino alla maturazione dell’età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime pensionistico obbligatorio di appartenenza.

Si può revocare la RITA?

La risposta è: sì! Nel corso dell'erogazione della RITA, infatti, l'aderente può richiederne la revoca, il che comporta la cessazione dell'erogazione delle rate residue.

Inoltre, ricordiamo che nel caso in cui non venga utilizzata l'intera posizione individuale per la RITA, sulla parte non richiesta come anticipo pensionistico l'aderente può richiedere:

  • anticipazioni;
  • riscatto;
  • prestazione pensionistica integrativa.

Infine, nell’eventualità di un trasferimento ad altra forma pensionistica, la RITA si intende automaticamente revocata e l'intera posizione individuale confluisce nel nuovo fondo pensione.

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