Cosa accade in caso di decesso dell'aderente a Fondoposte

Cosa accade in caso di decesso dell'aderente a Fondoposte
Cosa accade in caso di decesso dell'aderente a Fondoposte

Il decesso dell’aderente potrebbe avvenire in momenti diversi della partecipazione a Fondoposte e, a seconda di queste fasi, possono cambiare le procedure relative al riscatto di quanto fino a quel momento versato.

In questo articolo analizzeremo le diverse casistiche, a partire dalla cosiddetta premorienza, cioè il decesso dell’aderente a Fondoposte durante la fase di accumulo, ovvero, prima del pensionamento.

Analizzeremo, poi, cosa accade qualora il decesso avvenga dopo il pensionamento, a seconda delle scelte fatte al momento della richiesta della rendita pensionistica complementare.

Infine, tratteremo un caso particolare: quello del decesso di un aderente che, prima di morire, aveva inoltrato una richiesta di riscatto o prestazione pensionistica al Fondo.

Decesso dell’aderente in fase di accumulo: premorienza

Partiamo dall’eventualità del decesso dell’aderente in fase di accumulo, quella che viene definita premorienza, ovvero la morte prematura dell’iscritto mentre era ancora lavorativamente attivo e stava versando i propri contributi a Fondoposte.

In questo caso, il montante accumulato viene riscattato dal beneficiario designato dall’aderente stesso.

In assenza di beneficiari designati dall’aderente la posizione viene riscattata dagli eredi testamentari. In mancanza di beneficiari designati dall’aderente e di eredi testamentari, gli aventi diritto sono gli eredi legittimi, come previsto dall’art. 565 del Codice Civile, e dunque coniuge, discendenti, ascendenti (genitori e nonni), fratelli, sorelle e gli altri parenti fino al sesto grado.

In particolare, per gli eredi legittimi il riscatto viene suddiviso in parti uguali, mentre in caso di espressa designazione di più beneficiari, si procederà seguendo le quote indicate dall’aderente.

Per poter richiedere il riscatto per premorienza a Fondoposte, occorre compilare il Modulo 12 e allegare i seguenti documenti:

  • certificato di morte;
  • certificato di famiglia storico;
  • dichiarazione sostitutiva di atto notorio (da cui risulti evidente l’esistenza e le generalità degli eredi) rilasciata dalla struttura pubblica competente;
  • autorizzazione del giudice tutelare (in caso di aventi diritto minorenni);
  • fotocopia di un documento d’identità (in corso di validità) e del codice fiscale del richiedente.

La documentazione completa deve essere inviata all’indirizzo email fondoposte@fondoposte.it o tramite PEC all’indirizzo fondoposte@pec.it.

Il Fondo provvederà a evadere la richiesta entro 6 mesi dalla data di ricezione del modulo.

Ricordiamo, infine, che in caso di totale assenza di eredi, ovvero beneficiari designati dall’iscritto, il capitale accumulato resta nel Fondo e viene distribuito fra tutti gli aderenti.

Leggi anche il nostro approfondimento Riscatto Fondoposte: come funziona?

Decesso dell’aderente dopo il pensionamento: rendita reversibile e rendita certa

In linea generale, nel caso in cui il decesso dell’aderente avvenga dopo il pensionamento e in corso di erogazione della pensione integrativa sotto forma di rendita, questa erogazione viene sospesa e i beneficiari o gli eredi non possono richiedere alcun riscatto.

Questa regola, tuttavia, non riguarda alcuni casi specifici come la rendita reversibile, la rendita certa per 5 o 10 anni e la rendita controassicurata. Vediamo, nel dettaglio, di cosa si tratta e come richiedere il riscatto per morte dell’aderente.

  1. Rendita reversibile: a seguito del decesso dell'aderente, la rendita viene versata al reversionario, cioè il soggetto indicato dall'aderente ai fini della reversibilità.
  2. Rendita certa per 5 o 10 anni: si tratta di una rendita riconosciuta con certezza per 5 o 10 anni, indipendentemente dalla permanenza in vita o meno dell’aderente, e successivamente vitalizia fino all’effettivo decesso dello stesso. Nel caso in cui, però, l’aderente muoia entro 5/10 anni, la rata viene comunque corrisposta per i 5/10 anni prestabiliti al beneficiario o, laddove non indicato, agli eredi.
  3. Rendita con restituzione del capitale residuo (Controassicurata): in questo caso, al momento della morte dell’aderente, il beneficiario o gli eredi riceveranno il montante residuo, al netto della rendita già corrisposta, sotto forma di capitale, dunque in un’unica soluzione.

La scelta della rendita va fatta compilando il Modulo 13 C, documento che consente di designare anche il soggetto beneficiario delle rendite che abbiamo illustrato.

Ricordiamo, infine, che nel caso delle rendite certe per 5/10 anni o di quelle con restituzione del capitale residuo, il beneficiario delle prestazioni può essere sempre modificato e che l’ultima designazione sostituisce tutte le precedenti.

Invece, nel caso della rendita reversibile, il reversionario indicato non è successivamente modificabile.

Leggi anche il nostro approfondimento Come fare per riscattare la posizione accumulata presso il Fondoposte?

Decesso dell’aderente che ha effettuato una richiesta di riscatto

Chiudiamo con un’eventualità particolare, ma comunque possibile: quella di un aderente che, dopo aver avanzato una richiesta di riscatto o di prestazione pensionistica, sia deceduto prima della liquidazione della posizione maturata.

Sulla questione si è espressa la COVIP (autorità di vigilanza sui fondi pensione), che afferma:

“Nel caso di specie, prima del decesso, l'iscritto aveva provveduto - cessato il rapporto di lavoro - a sottoscrivere l'opzione per la liquidazione della prestazione in capitale. Dunque non solo erano maturate le condizioni di accesso alla prestazione pensionistica, ma erano state compiute già tutte le scelte atte a rendere concreto ed attuale il diritto alla prestazione, con individuazione anche delle modalità di erogazione della stessa. Ciò posto, si ritiene che, nella specifica ipotesi prospettata, la morte sia intervenuta in un momento successivo al perfezionamento della fattispecie previdenziale; di conseguenza, si reputa possa trovare applicazione la normativa civilistica in tema di successione.”

In altre parole, la prestazione, anche se soltanto richiesta e non ancora erogata, va a confluire nel patrimonio dell’aderente deceduto e trattata in base alla normativa prevista per la successione, dunque ne beneficeranno gli eredi testamentari o legittimi.

Conclusioni

In conclusione, al momento del decesso di una persona cara, occorre procurarsi tutta la documentazione relativa alla sua adesione a Fondoposte, in modo da capire in quale casistica si ricade, quali sono i diritti che è possibile reclamare e in che modo farlo.

Per tutti i dettagli, è possibile consultare il sito web www.fondoposte.it oppure contattare il servizio di Call Center al numero 06 87153334, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 18:00, esclusi i giorni festivi.

Messaggio promozionale riguardante forme pensionistiche complementari. Prima dell’adesione leggere la Parte I “Le informazioni chiave per l’aderente” e l’Appendice “Informativa sulla sostenibilità” della Nota informativa.

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