Fondo pensione e cessione del quinto: cosa fare

Fondo pensione e cessione del quinto
Fondo pensione e cessione del quinto

La cessione del quinto è una modalità di accesso a un prestito personale riservato ai dipendenti di aziende private e ai pensionati, sia pubblici che privati, caratterizzata dal fatto che il rimborso delle rate avviene mediante una trattenuta in busta paga.

In questo articolo vedremo cos’è e come funziona la cessione del quinto, per poi parlare delle implicazioni che questa forma di finanziamento ha nel caso in cui il lavoratore sia iscritto a un fondo pensione, dal momento che la garanzia del debito è rappresentata dalla posizione complessiva maturata presso il Fondo dall’aderente.

Analizzeremo, poi, i passaggi da compiere in caso di cessione del quinto ancora in essere al momento di richiedere delle prestazioni al fondo pensione.

Cos’è e come funziona la cessione del quinto?

La cessione del quinto è una modalità di accesso a un prestito personale riservato ai dipendenti di aziende private e ai pensionati, sia pubblici che privati, caratterizzata dal fatto che il rimborso delle rate avviene mediante una trattenuta in busta paga.

Dunque, è un finanziamento concesso esclusivamente a queste due categorie di persone, che hanno a disposizione una busta paga, un cedolino, su cui determinare l’importo delle rate da rimborsare.

Rientra nei cosiddetti crediti non finalizzati, cioè prestiti che possono essere concessi anche se slegati da uno specifico obiettivo di acquisto, a differenza del finanziamento per comprare l’auto oppure del mutuo per la casa. Con la cessione del quinto, dunque, si ottiene la disponibilità di denaro che può essere utilizzato per le più svariate esigenze e non è necessario dare conto delle spese sostenute all’istituto di credito o alla finanziaria che concede il finanziamento.

Una volta ottenuta la somma di denaro, il lavoratore (o il pensionato) rimborserà il dovuto nel tempo cedendo al finanziatore fino a un quinto dello stipendio (o della pensione).

In sostanza, l’importo della rata viene trattenuto dall’azienda in busta paga (o dall’INPS o dalla cassa professionale) che poi versa il dovuto al creditore.

Cessione del quinto con TFR nel fondo pensione

Quando si cede il quinto dello stipendio, la garanzia per il creditore è rappresentata dal trattamento di fine rapporto del debitore.

Infatti, nel caso in cui quest’ultimo non riuscisse a rimborsare il prestito, perché ad esempio ha perso il lavoro e non ha più uno stipendio, il creditore può rivalersi sul TFR mantenuto presso l’azienda oppure conferito al fondo pensione, al fine di ottenere l’importo dovuto.

Se il TFR è devoluto a Fondoposte, il soggetto depositario della garanzia presso cui la finanziaria può rivalersi non è più il datore di lavoro ma il fondo pensione e la garanzia sarà rappresentata dalla posizione complessivamente intesa.

Leggi i nostri approfondimenti Come scegliere dove destinare il TFR e Fondo pensione negoziale: cos'è e come funziona

Cessione del quinto e prestazioni del fondo pensione

Affrontiamo, infine, un passaggio delicato: l’ottenimento delle prestazioni da parte del fondo, in presenza di un finanziamento con cessione del quinto. Quali sono i passaggi da seguire per ottenere la prestazione e al contempo tutelare il debitore? Vediamo i diversi passaggi previsti da Fondoposte a seconda della prestazione richiesta.

1. Anticipazioni

Chi aderisce a un fondo pensione, come Fondoposte, può chiedere delle somme sotto forma di anticipo della propria posizione individuale. Tuttavia, le anticipazioni non possono superare il 75% del montante accumulato, se finalizzate a spese sanitarie o ad acquisto/ristrutturazione della prima casa, oppure per il 30% per ulteriori esigenze non documentate.

Inoltre, per acquisto/ristrutturazione della prima casa e spese non documentate, occorre essere iscritti a una forma di previdenza complementare da almeno otto anni.

Se chi richiede un anticipo ha in corso un contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, bisogna presentare, in allegato alla richiesta di anticipazione, una lettera di autorizzazione allo svincolo emessa dalla Società Finanziaria (c.d. liberatoria/benestare).

In assenza della liberatoria, l’anticipazione può essere liquidata solo per spese sanitarie, nei limiti dei 4/5 dell’importo richiesto ed il restante 1/5 rimarrà vincolato a garanzia del debito residuo.
Qualora il contratto di finanziamento fosse già stato estinto, sarà necessario produrre al Fondo lettera di estinzione del vincolo.

Dunque, il creditore deve dare il proprio assenso affinché l’anticipazione possa essere erogata dal Fondo.

2. Riscatti prima del pensionamento

Ricordiamo che è possibile ottenere il riscatto parziale del 50% della posizione individuale prima del pensionamento in caso di:

  • cessazione dell’attività lavorativa con conseguente inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi;
  • procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
  • esodo incentivato.

Il riscatto totale prima del pensionamento può essere invece richiesto in caso di:

  • invalidità permanente, intervenuta in costanza del rapporto di lavoro e successivamente all’adesione che comporti la riduzione delle capacità di lavoro a meno di un terzo;
  • cessazione dell’attività lavorativa con inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi;
  • perdita dei requisiti di partecipazione (ad esempio dimissioni, licenziamento, risoluzione consensuale o per via di cambio lavoro con diverso CCNL).

Se l’aderente però ha in corso un contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, esiste un vincolo sul riscatto per effetto del quale la posizione maturata presso il fondo è interamente cedibile. Fondoposte è quindi tenuto a corrispondere l’importo netto della prestazione alla società finanziaria con la quale si è contratto il debito, per la sola parte di debito non ancora estinta.

Si precisa che, in caso di riscatto per premorienza, anche in presenza di cessione del quinto, il riscatto spetterà agli eredi o designati per effetto della polizza obbligatoria rischio vita prevista nei contratti di finanziamento ai sensi DPR 180/1950.

3. Riscatto dopo il pensionamento

Il riscatto totale dopo il pensionamento può essere richiesto solo se l’aderente ha maturato i requisiti di accesso alla pensione INPS o, in alternativa, se:

  • è iscritto al Fondo, o ad altra forma di previdenza complementare, da meno di 5 anni;
  • è iscritto a qualsiasi forma di previdenza complementare da prima del 28 aprile 1993;
  • nonostante l’anzianità di adesione al Fondo (e, più in generale, alle forme pensionistiche complementari) sia superiore a 5 anni, l’importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia il 70% della posizione individuale maturata risulta inferiore al 50% dell’assegno sociale. In questo caso, la possibilità di chiedere la liquidazione in capitale dipenderà dall’età, considerata in anni e frazioni di mesi compiuti, dal sesso, dall’importo dell’assegno sociale INPS (aggiornato ogni anno) e dall’importo accumulato.

Se al momento della richiesta di riscatto dopo il pensionamento, l’aderente ha in corso un contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, esiste un vincolo sulla prestazione richiesta al fondo per effetto del quale la posizione maturata presso il fondo è cedibile nei limiti di un quinto. Infatti Fondoposte è quindi tenuto a corrispondere alla società finanziaria il debito non ancora estinto e fino ad un massimo di un quinto della posizione.

Delegazione di Pagamento

Il regime appena illustrato trova applicazione anche per la c.d. "delegazione di pagamento”, quale Tipologia di prestito che permette l'addebito di una rata superiore rispetto ad altre forme di finanziamento (nel complesso le trattenute non possono superare la metà dello stipendio) e per questo, spesso, è affiancata alla cessione del quinto dello stipendio.

Essa è limitata a dipendenti pubblici e privati, esclusi i pensionati.

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