L’obiettivo primario dei fondi pensione è quello di consentire agli aderenti di costruire una pensione integrativa rispetto a quella pubblica.
Per questo motivo, il legislatore ha previsto alcune tutele in termini di intangibilità dei montanti e delle posizioni individuali costituite presso le forme pensionistiche complementari.
La disciplina normativa del fondo pensione si ritrova nel comma 10 dell’art. 11 del D.Lgs. 252/2005 che, con riferimento alla cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità delle posizioni individuali costituite presso i fondi pensione, stabilisce testualmente che:
“Ferma restando l'intangibilità delle posizioni individuali costituite presso le forme pensionistiche complementari nella fase di accumulo, le prestazioni pensionistiche in capitale e rendita, e le anticipazioni di cui al comma 7, lettera a), sono sottoposti agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria previsti dall'articolo 128 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1935, n. 1155, e dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modificazioni. I crediti relativi alle somme oggetto di riscatto totale e parziale e le somme oggetto di anticipazione di cui al comma 7, lettere b) e c), non sono assoggettate ad alcun vincolo di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità.”
Dunque, il legislatore italiano ha previsto un divieto di pignorabilità esclusivamente nella fase di accumulo, cioè tra il tempo intercorrente tra l’apertura del fondo (e, quindi nella fase dei versamenti contributivi e investimento della posizione nei mercati finanziari) e il riscatto della posizione ancorché anticipato, di tutta o parte del capitale (o rendita).
Semplificando il dettato normativo, sono sottoposti agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria, e quindi nei limiti di 1/5, i soli casi di prestazione pensionistica in capitale (cioè, liquidazione per pensionamento) e in rendita, ovvero per le anticipazioni per spese sanitarie.
Tutti gli altri casi per i quali si chiede la liquidazione della posizione (ad esempio il riscatto totale a seguito della cessazione del rapporto di lavoro prima del pensionamento) sono totalmente cedibili. Pertanto, risultano pignorabili senza alcun limite i riscatti (parziali o totali), le anticipazioni per acquisto e ristrutturazione prima casa e le anticipazioni per ulteriori esigenze dell’aderente.
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Posso chiedere un’anticipazione o riscattare il fondo pensione in presenza di un vincolo?
In concreto, nell’ipotesi di vincolo gravante sulla posizione previdenziale, qualora l’aderente avanzi:
- richiesta di Liquidazione (in capitale o rendita) o anticipazioni per spese sanitarie: l’importo che verrà liquidato a seguito delle richieste sarà oggetto di pignoramento nei limiti di 1/5 dell’importo complessivamente percepito;
- riscatto (totale o parziale) ovvero altre tipologie di anticipazioni: l’importo che potrà essere liquidato dovrà considerarsi, per legge, liberamente pignorabile in quanto non sottoposto al vincolo di indisponibilità previsto dall’art. 11, comma 10, D.lgs. 252/2005.
Cosa succede per i “vincoli gravanti sulla posizione”?
Qualora venga notificato al fondo pensione un vincolo, come eventuali pignoramenti e sequestri (così come accade per i contratti di finanziamento con cessione del quinto), Fondoposte provvederà a prendere atto della notifica e a indicare, nell’Area Riservata degli iscritti interessati, i vincoli gravanti sulla posizione individuale maturata, precisando la data di notifica.
Altresì, in ottemperanza alle disposizioni in materia di comunicazione agli aderenti e ai beneficiari emanate dall’Autorità di vigilanza Covip, i vincoli gravanti sulla posizione degli aderenti verranno riportati nella Sezione ‘Informazioni di dettaglio sulla tua posizione individuale’ del “Prospetto delle prestazioni pensionistiche – fase di accumulo”, trasmesso ogni anno ai propri aderenti.
Fondoposte, in ogni caso, dovrà attenersi alle disposizioni emanate dalle autorità giudiziarie competenti e provvederà a informare i propri aderenti di ogni evento che incida sulla posizione dei propri iscritti e i suoi vincoli, ivi compresa la loro estinzione.
Messaggio promozionale riguardante forme pensionistiche complementari. Prima dell’adesione leggere la Parte I “Le informazioni chiave per l’aderente” e l’Appendice “Informativa sulla sostenibilità” della Nota informativa.