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19 Marzo 2018

Una nuova prestazione amplia le scelte per gli iscritti

La Legge di Stabilità 2018 ha introdotto la nuova RITA (Rendita Integrativa Temporanea Anticipata) fra le prestazioni del fondo pensione e in data 8 marzo 2018, al fine di recepire la nuova normativa e le indicazioni operative date dalla Covip con Circolare n.888 del 2018, il Consiglio di Amministrazione di Fondoposte ha approvato le modifiche statutarie e l’aggiornamento dei Documenti Informativi del fondo pensione (Nota informativa, Documento sulla Rendita integrativa temporanea anticipata e Documento sul regime fiscale). 

 

La Rendita integrativa temporanea anticipata consiste nell’erogazione frazionata – con periodicità trimestrale - del montante accumulato richiesto (potendo riguardare la totalità della posizione accumulata o una sua parte) e sarà erogata dal momento dell’accettazione della richiesta da parte di Fondoposte fino alla maturazione dell’età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza. 

 

I requisiti per chiedere la prestazione in RITA sono:

a) aver cessato l’attività lavorativa;

b) raggiungere l’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i cinque anni successivi alla cessazione dell’attività lavorativa (per il 2018 pari a 61 anni e 7 mesi);

c) aver maturato un requisito contributivo complessivo di almeno venti anni nei regimi obbligatori di appartenenza;

d) aver maturato cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

 

oppure, in alternativa

 

a) aver cessato l’attività lavorativa;

b) essere inoccupato, a seguito di cessazione dell’attività lavorativa, per un periodo superiore a ventiquattro mesi;

c) raggiungere l’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i dieci anni successivi al compimento del termine di cui alla lett. b);

d) aver maturato cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

 

La nuova tipologia di prestazione amplia la possibilità di utilizzo del fondo pensione ed è rivolta in particolare a chi intenda utilizzare la posizione accantonata presso Fondoposte nel periodo intercorrente fra la cessazione del rapporto di lavoro e il pensionamento nel regime obbligatorio.

 

Il trattamento fiscale è quello più vantaggioso previsto per le prestazioni pensionistiche con imposta sostitutiva con aliquota del 15% che scende di uno 0,3% ogni anno a partire dal 16° anno di partecipazione al fondo pensione. Tale tassazione agevolata si applicherà anche ai versamenti effettuati prima del 1° gennaio 2007.

 

Per maggiori informazioni è possibile consultare il Documento sulla Rendita integrativa temporanea anticipata.