La Legge di Stabilità 2018 ha introdotto la nuova RITA (Rendita Integrativa Temporanea Anticipata) fra le prestazioni del fondo pensione e in data 8 marzo 2018, al fine di recepire la nuova normativa e le indicazioni operative date dalla Covip con Circolare n.888 del 2018, il Consiglio di Amministrazione di Fondoposte ha approvato le modifiche statutarie e l’aggiornamento dei Documenti Informativi del fondo pensione (Nota informativa, Documento sulla Rendita integrativa temporanea anticipata e Documento sul regime fiscale).
La Rendita integrativa temporanea anticipata consiste nell’erogazione frazionata – con periodicità trimestrale - del montante accumulato richiesto (potendo riguardare la totalità della posizione accumulata o una sua parte) e sarà erogata dal momento dell’accettazione della richiesta da parte di Fondoposte fino alla maturazione dell’età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.
I requisiti per chiedere la prestazione in RITA sono:
a) aver cessato l’attività lavorativa;
b) raggiungere l’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i cinque anni successivi alla cessazione dell’attività lavorativa (per il 2018 pari a 61 anni e 7 mesi);
c) aver maturato un requisito contributivo complessivo di almeno venti anni nei regimi obbligatori di appartenenza;
d) aver maturato cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.
oppure, in alternativa
a) aver cessato l’attività lavorativa;
b) essere inoccupato, a seguito di cessazione dell’attività lavorativa, per un periodo superiore a ventiquattro mesi;
c) raggiungere l’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i dieci anni successivi al compimento del termine di cui alla lett. b);
d) aver maturato cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.
La nuova tipologia di prestazione amplia la possibilità di utilizzo del fondo pensione ed è rivolta in particolare a chi intenda utilizzare la posizione accantonata presso Fondoposte nel periodo intercorrente fra la cessazione del rapporto di lavoro e il pensionamento nel regime obbligatorio.
Il trattamento fiscale è quello più vantaggioso previsto per le prestazioni pensionistiche con imposta sostitutiva con aliquota del 15% che scende di uno 0,3% ogni anno a partire dal 16° anno di partecipazione al fondo pensione. Tale tassazione agevolata si applicherà anche ai versamenti effettuati prima del 1° gennaio 2007.
Per maggiori informazioni è possibile consultare il Documento sulla Rendita integrativa temporanea anticipata.