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16 Febbraio 2017

Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017

La legge 15 dicembre 2016, n. 229, di conversione del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,contenente “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”  ha disposto la sospensione temporanea del periodo minimo di 8 anni di iscrizione al Fondo pensione e l’applicazione della tassazione prevista per le anticipazioni per spese sanitarie (15%) per le richieste di anticipazioni previste dall’articolo 11, comma 7, lettera b) – acquisto e ristrutturazione prima casa – e lettera c) – anticipazione per ulteriori esigenze.

 

Per un periodo di tre anni, a decorrere dal 24 agosto 2016, tutti i lavoratori residenti nei Comuni individuati nell'allegato 1, nell'allegato 2 e nell'allegato 2-bis del testo di legge, possono chiedere una anticipazione per le causali appena richiamate a prescindere dagli 8 anni di iscrizione ad una forma pensionistica complementare.

 

Gli aderenti residenti nei comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto devono dichiarare l'inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione agli uffici dell'Agenzia delle entrate e dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale territorialmente competenti.

 

La stessa misura agevolativa si applica anche alla richiesta di anticipazione avanzata da un aderente residente in un comune diverso da quelli indicati negli allegati 1 e 2 della Legge 229/2016 ma rientrante in una delle Regioni interessate dagli eventi sismici (Abruzzo, Marche, Lazio e Umbria) che attesti, mediante un'apposita perizia asseverata, il nesso causale esistente tra i danni subiti e gli eventi sismici verificatisi il 24 agosto, il 26 o il 30 ottobre 2016.