News

21 Dicembre 2017

Contributi non dedotti nell'anno 2016

In base all’ art. 8, comma 4, del D.Lgs 252 del 2005, i contributi versati a Fondoposte dal lavoratore e dal datore di lavoro, sono deducibili dal reddito complessivo per un ammontare annuo non superiore a euro 5.164,57 (ovvero a  euro 7.746,86 euro per i lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2017).

 

Nel determinare il reddito da lavoro dipendente il datore di lavoro è tenuto ad operare la deduzione di tali contributi entro detto limite.

 

Anche i contributi volontari rientrano nella previsione di cui sopra; in tal caso la deduzione può essere operata in sede di dichiarazione dei redditi direttamente dall'aderente interessato. La prestazione riferita alla quota eccedente il limite di deducibilità sarà esente da tassazione al momento della liquidazione a condizione che venga comunicato al Fondo quanto non dedotto.

 

Si ricorda che il 31 dicembre 2017 scade il termine, previsto dal richiamato art. 8, comma 4, del Dlgs. 252/2005, per la comunicazione a Fondoposte dell'importo dei contributi non dedotti relativi all'anno 2016.

 

A tal fine, è stato predisposto l'apposito modulo Comunicazione contributi non dedotti.

 

Il modulo, dopo la compilazione da parte dell'aderente interessato, dovrà essere inviato a Fondoposte con Racc. AR all'indirizzo di Viale Europa 190, 00144 Roma.

 

Per ulteriori approfondimenti si rimanda al Documento sul regime fiscale.