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8 Novembre 2011

Contributi non dedotti

I contributi versati a Fondoposte dal lavoratore e dal datore di lavoro, sono deducibili dal reddito complessivo per un ammontare annuo non superiore a euro 5.164,57 (art. 8, comma 4 del D.Lgs 252 del 2005).

Nel determinare il reddito da lavoro dipendente il datore di lavoro è tenuto ad operare la deduzione di tali contributi entro detto limite.

Anche i contributi volontari rientrano nella previsione di cui sopra; in tal caso la deduzione può essere operata in sede di dichiarazione dei redditi direttamente dall'aderente interessato.

La prestazione riferita alla quota eccedente il limite di deducinùbilità sarà esente da tassazione al momento della liquidazione a condizione che venga comunicato al Fondo quanto non dedotto.

Si ricorda che il 31 dicembre 2011 scade il termine, previsto dal richiamato art. 8, comma 4 del D:lgs. 252/2005, per la comunicazione a Fondoposte dell'importo dei contributi non dedotti relativi all'anno 2010.

A tal fine, è stato predisposto l'apposito modulo: Comunicazione contributi non dedotti, disponibile nella sezione modulistica.

Il modulo, dopo la compilazione da parte dell'aderente interessato, dovrà essere inviato a Fondoposte con Racc. AR all'indirizzo Viale Europa 190, 00144 Roma.

Sul modulo dovrà essere riportato l'importo dei contributi non dedotti indicato al punto 54 del modello Cud 2011 rilasciato sal datore di lavoro, a meno che il soggetto interessato non abbia già dedotto l'importo attraverso la dichiarazione Mod. 730UNICO, relativa ai redditi 2010. In tal caso dovrà essere riportato solamente l'importo dei contributi residui eventualmente non dedotti.

Laddove il CUD 2011 non riportasse alcun importo al punto 54 non dovrà essere inviata alcuna comunicazione.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda al Documento sul regime fiscale.