Prestazioni

I vantaggi della R.I.T.A. e perchè richiederla

La Rendita Integrativa Temporanea Anticipata consente ai lavoratori che cessino l'attività lavorativa e maturino l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i cinque anni successivi, che abbiano un requisito contributivo complessivo di almeno venti anni nei regimi obbligatori di appartenenza e che abbiano maturato cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, di poter richiedere l’erogazione frazionata – con periodicità trimestrale - del montante accumulato richiesto.

In sintesi i requisiti per accedere alla R.I.T.A. sono:

Fermo restando il requisito di 5 anni di partecipazione alla previdenza complementare, sono legittimati:

  • i lavoratori che abbiano cessato l’attività lavorativa e a cui manchino non più di 5 anni all’età prevista per la pensione di vecchiaia purché siano in possesso di un requisito contributivo di almeno venti anni nei regimi obbligatori di appartenenza;
  • i lavoratori disoccupati da più di ventiquattro mesi cui manchino non più di 10 anni all’età prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.

 

Per saperne di più sui requisiti per la pensione di vecchiaia visita la specifica sezione del sito INPS

 

La richiesta della R.I.T.A. è incentivata dal punto di vista fiscale grazie ad una serie di vantaggi

La parte imponibile della Rendita integrativa temporanea anticipata infatti, determinata secondo le disposizioni vigenti nei periodi di maturazione della prestazione pensionistica complementare, è assoggettata alla ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.

L’iscritto, a seguito di valutazione su quanta parte del montante accumulato impegnare per la trasformazione in R.I.T.A. (integrale o parziale), potrà richiedere la prestazione utilizzando il Modulo 20.

Facciamo un esempio

Mario Rossi, 64 anni maturerà i requisiti per la pensione di vecchiaia fra tre anni quando compirà 67 anni. E' iscritto al Fondo da 15 anni e in data 17/10 chiede l'erogazione in rate trimestrali della R.I.T.A. nella misura del 100% della posizione maturata presso il Fondo pari a 40.000€.

Quest'ultimo, una volta accertata la presenza dei requisiti richiesti per l'erogazione della prestazione consentirà, a partire dal 30/11, al sig. Rossi di poter ricevere trimestralmente circa 2.500€, al netto delle imposte, fino a raggiungere l'età pensionabile di 67 anni.

La decisione di ricevere la R.I.T.A. è revocabile?

Nel corso dell'erogazione della R.I.T.A. l'aderente può richiederne la revoca; ciò comporta la cessazione dell'erogazione delle rate residue.

Nel caso in cui non venga utilizzata l'intera posizione individuale a titolo di RITA, l'aderente ha la facoltà di richiedere, con riferimento alla sola porzione residua della posizione individuale, il riscatto e l'anticipazione, ovvero la prestazione pensionistica. In caso di trasferimento ad altra forma pensionistica la RITA si intende automaticamente revocata e viene trasferita l'intera posizione individuale.

La R.I.T.A. ha un costo?

La prestazione prevede un costo una tantum a carico dell’associato pari a 10,00 euro prelevati sulla prima rata.

IMPORTANTECome previsto dalla normativa,per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, la parte imponibile della R.I.T.A. richiesta dal sig. Rossi è assoggettata alla ritenuta a titolo d'imposta che si riduce di 0,30 punti percentuali.