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Possono aderire a Fondoposte i lavoratori, non in prova, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con contratto a tempo determinato con durata non inferiore a 6 mesi continuativi, con contratto di apprendistato e con contratto di formazione lavoro.
Possono aderire anche i quadri aziendali ma non i dirigenti.
Tramite la compilazione e la sottoscrizione del modulo di adesione.
Il modulo di adesione è disponibile sul sito internet (sezione modulistica) oppure può essere richiesto alla propria azienda, alle OO.SS costituenti: SLC-CGIL, SLP-CISL, UIL-POST, FAILP-CISAL, SAILP-CONFSAL, UGL COMUNICAZIONI o direttamente a Fondoposte.
La sottoscrizione va preceduta dalla visione dello Statuto, della Nota Scheda informativa e del Progetto Esemplificativo standardizzato. È necessario inoltre firmare anche l'autorizzazione al trattamento dei dati personali.
Il modulo, debitamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto, va riconsegnato:
- direttamente a Fondoposte, Viale Europa 175, 00144 Roma
oppure
- tramite l'Ufficio di appartenenza , al proprio Punto Amministrativo
oppure
- alle Organizzazioni Sindacali costituenti ovvero ai rispettivi Patronati
Per i lavoratori giovani l'adesione a Fondoposte è di fondamentale importanza. Questa scelta, infatti, consente di integrare l’assegno pensionistico pubblico (in futuro sempre più ridotto per effetto delle riforme intervenute) con una prestazione pensionistica complementare.
Anche per i soggetti prossimi alla pensione la previdenza complementare rappresenta una scelta vantaggiosa.
L’adesione a previdenza complementare, infatti, consente di assicurarsi una prestazione pensionistica aggiuntiva e, nel caso di lavoratori dipendenti, di usufruire del contributo messo a disposizione dal datore di lavoro, altrimenti non dovuto, e di beneficiare del risparmio fiscale sul proprio contributo.
Si tratta di una parte della contribuzione destinata alla copertura dei costi del Fondo. Il suo ammontare, sulla base di un preventivo di spesa annuale, è fissato dall’organo di amministrazione del Fondo.
È una quota che si versa solo all'atto dell'adesione, contestualmente al primo versamento dei contributi. Detta quota è destinata alla copertura dei costi amministrativi del Fondo e finanzia le spese relative all'apertura della singola posizione presso il Fondo.
I lavoratori di prima occupazione successiva al 28.04.93, data di entrata in vigore del D. Lgs. 124/93, sono coloro che anteriormente a questa data non abbiano prestato attività di lavoro. Questo dato rileva in ordine agli obblighi contributivi e, in particolare, consente di determinare la percentuale di Tfr da destinare al finanziamento della previdenza complementare: i) i lavoratori di prima occupazione successiva al 28.4.93 destinano integralmente al Fondo pensione il Tfr maturando; ii) i lavoratori di prima occupazione anteriore al 28.4.93 possono destinare al Fondo pensione la quota di Tfr prevista dalle fonti istitutive oppure integralmente.
Nei casi di cessazione del rapporto di lavoro e nelle altre ipotesi di perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo pensione, l’aderente è legittimato al riscatto della posizione individuale. Esistono, ad ogni modo, ulteriori ipotesi di riscatto (per premorienza, per pensionamento), casi di accesso anticipato al proprio risparmio previdenziale (anticipazione). Cfr. FAQ “Prestazioni”.
I pensionati di vecchiaia non possono aderire. Il pensionato che risulti iscritto a un fondo pensione può continuare a contribuire dopo il raggiungimento dell’età pensionabile se a tale data ha maturato almeno 1 anno di partecipazione al fondo.